Il giudice d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può sostituirne la motivazione che ritenga scorretta

Qualora l’appello debba ritenersi infondato, dovendo rigettarsi la domanda, sia pure provvedendo ad una diversa e più completa valutazione dei fatti e del materiale probatorio, va affermato che con ciò non si viola il principio della corrispondenza tra il devoluto e l’appellato, derivante dall’art. 112 c.p.c.; difatti, va confermato che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d’ufficio, sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del “devolutum”, quali risultanti dall’atto di appello, e perché la decisione di seguito adottata coinvolge i medesimi capi della sentenza impugnata e si fonda sui medesimi atti che l’istante ha posto a base della sua richiesta.

Tribunale di Milano, sentenza del 20.9.2021, n. 7457