Il Giudice condanna alle spese la parte vincitrice: è errore materiale.
Il d
Il dispositivo della sentenza che, volendosi attenere al disposto dell’art. 91 c.p.c., e così condannare al pagamento delle spese processuali la parte soccombente (come risulta inequivocabilmente dalla motivazione: le spese seguono la soccombenza), inverta il nome del soccombente con quello del vincitore, reca in sé un errore materiale, in quanto derivante da una semplice svista o lapsus calami, ed è pertanto correggibile ai sensi dell’art. 287 c.p.c. [Cassazione civile, sezione sesta sentenza del 17.09.2013, n. 21207].
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