Il giudice applica le norme al caso concreto tenendo conto delle specificità: per questo l’attività giudiziaria non è demandabile ad un’Intelligenza Artificiale
E’ notorio che, ai fini della risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive ai sensi dell’art. 1453 c.c. non è sufficiente accertare l’esistenza del fatto oggettivo costituito dal mancato o tardivo adempimento, ma occorre necessariamente accertare che l’inadempimento sia imputabile quanto meno a titolo di colpa.
Negare anche un rilievo così limitato – ovvero solo con riferimento all’elemento soggettivo dell’inadempimento (la colpa) – al fatto eccezionale verificatosi (Pandemia) significa disconoscere il ruolo concreto della tutela giudiziaria che trova la sua ragion d’essere nell’applicazione pratica della norma astratta che va calata nella situazione concreta, tenendo conto e valorizzando la specificità delle singole situazioni (diversamente verrebbe meno il ruolo assegnato al giudice e la decisione diverrebbe automatico risultato dalla asettica applicazione di norme demandabile senza alcuna difficoltà ad una intelligenza artificiale).