Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo.

Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo, copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato nel decreto esecutivo [Tribunale di Milano, sezione settima, sentenza del 17.10.2013].

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