Il giudicato è rilevabile d’ufficio in Cassazione anche se si è formato dopo la pronuncia impugnata

Nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.2.2014, n. 2530].

Scarica qui l’ordinanza >>