Il divieto di nova in appello riguarda non solo le domande, ma anche le eccezioni in senso stretto e le contestazioni. Prima della novella non era predicabile un generale principio di non contestazione.

Il divieto di nova sancito dall’art. 437 c.p.c. riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia non esplicate in primo grado, e ciò vuoi per il combinato disposto con l’art. 416 c.p.c. (che, infatti, parla di onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, decadenza che verrebbe frustrata se le contestazioni potesse svolgersi anche soltanto in appello), vuoi perchè nuove contestazioni in secondo grado, modificando i temi di indagine, trasformerebbero il giudizio d’appello da mera revisio prioris instantiae in iudicium novum, il che è estraneo al vigente ordinamento processuale.
Prima della novella dell’art. 115 operata dalla L. n. 69 del 2009, art. 45 non era configurabile un generale principio di non contestazione [Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 28.2.2014, n. 4854].

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