Il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato

Il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali; è di tutta evidenza che, in questa materia, non può sussistere violazione dell’art. 81 Cost. (parità di bilancio) che sarebbe  frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice: è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.

 

Corte Costituzionale, sentenza del 16.12.2016, n. 275