Il Curatore Fallimentare é terzo e non parte

di Luca Tantalo – “Nei confronti del creditore che proponga istanza di ammissione al passivo del fallimento, in ragione di un suo preteso credito, il curatore è terzo e non parte, circostanza da cui discende l’applicabilità dei limiti probatori indicati dall’art. 2704 c.c. La mancanza di data certa nelle scritture prodotte si configura come fatto impeditivo all’accoglimento della domanda oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche d’ufficio dal Giudice”. Scarica qui il commento integrale di Luca Tantalo >> Leggi qui la sentenza per esteso >> CondividiPost correlati:Banca, concessione abusiva del credito, illecita nuova finanza o mante ..........

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