Il CTU deve essere iscritto nell’albo professionale della categoria professionale di appartenenza

L’espletamento di una consulenza su incarico del giudice (CTU) è esercizio di attività professionale, per cui l’interessato – anche per non incorrere in sanzioni penali (art. 348 c.p.) – deve essere iscritto anche nell’albo professionale della categoria professionale di appartenenza (o, per i periti assicurativi, nel ruolo di cui al D.Lgs. n. 205 del 2009, art. 157), benché le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile si limitino a prevedere all’art. 15, che possono ottenere l’iscrizione all’albo dei consulenti coloro che siano muniti di specifica competenza in una data materia (e’ invece venuto meno l’obbligo d ..........

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