Il creditore pignorante è tenuto a risarcire anche il danno non patrimoniale se sbaglia soggetto

Il creditore che proceda al pignoramento immobiliare di cespiti di proprietà di soggetti diversi dal debitore esecutato risponde a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c., ed è tenuto a risarcire anche il danno non patrimoniale subito dal legittimo proprietario dei cespiti pignorati [Tribunale di Venezia, sezione prima, sentenza del 17.5.2013].

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