Il credito derivante per la banca dal rapporto di conto corrente deve necessariamente risultare dagli estratti conto che coprano l’intero rapporto

In materia di onere probatorio da osservare in tema di credito derivante da conto corrente va affermato che il credito per la banca derivante da uno scoperto di conto corrente deve essere provato – ex art. 2697, I co., c.c. nella fase a cognizione piena – con la produzione in giudizio degli estratti conto che attestino la regolarità delle movimentazioni per tutto il corso dell’intero rapporto. In particolare, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi.

 

Tribunale di Taranto, sezione seconda, sentenza del 26.9.2017, n. 2425