Il credito del professionista che abbia assistito il debitore nel concordato preventivo gode della prededuzione nel successivo fallimento? Parola alle Sezioni Unite

La Prima sezione civile ha rimesso gli atti al Primo presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite della questione, oggetto di contrasto tra le decisioni della Corte e, comunque, di massima di particolare importanza, se il credito del professionista che abbia assistito il debitore nel concordato preventivo goda della prededuzione nel successivo fallimento: i) quando la procedura di concordato con riserva sia stata definita con un decreto d’inammissibilità pronunciato prima della sua apertura; ii) quando la prestazione sia funzionale alla procedura minore o trovi fondamento nella legge e non sia soltanto “occasionale”; iii) “ex lege” in favore solo dell’attestatore ovvero anche degli altri professionisti designati dal debitore; iv) valutando la cd. “funzionalità” della prestazione resa soltanto “ex ante”; v) valutando sempre l’esatto adempimento della prestazione e il suo carattere non abusivo.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 23.4.2021, n. 10885