Il convenuto soccombente non può dolersi della scissione tra causa sull’an e causa sul quantum.

In tema di impugnazioni, non è configurabile l’interesse ad agire richiesto dall’art. 100 cod. proc. civ. nel caso in cui, proposta dall’attore una domanda di condanna quantificante ed essendosi pronunciato il giudice solo sull’ “an” del credito azionato, la decisione sia impugnata dal convenuto soccombente che invochi la regola della impossibilità di separazione del giudizio sull’an da quello sul quantum, non essendo prospettabile un’utilità giuridica che possa derivare all’appellante dall’accoglimento del gravame ed, essendo, semmai, interesse del creditore censurare la decisione che abbia, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, proceduto alla detta scissione, procrastinando la tutela del diritto azionato [Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 9.9.2013, n. 20609].

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