Il convenuto può introdurre ulteriori fatti successivamente all’atto introduttivo ed alla comparsa di risposta?

L’argomento secondo cui è precluso al convenuto introdurre in ogni caso, successivamente all’atto introduttivo ed alla comparsa di risposta, ulteriori fatti, perchè ciò determinerebbe un illegittimo ampliamento del “thema decidendum”, è affermazione errata in diritto in quanto non collima con la disciplina del processo e specificamente con la disciplina della fase di trattazione volta per l’appunto a definire compiutamente il tema di indagine, correggendo e modificando le precedenti domande ed eccezioni. La chiave di volta del sistema è data dalla alternativa “novità” “modificazione”, e dall’arresto di questa Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015 emerge come la novità viene a distinguersi dalla modificazione soltanto in senso negativo, è cioè in relazione al parametro legale di ammissibilità delle domande ed eccezioni nuove, desumibile dallo stesso art. 183 c.p.c., comma 5 (e dal corrispondente art. 345 c.p.c.), per cui le domande ed eccezioni “nuove” ammesse sono soltanto quelle riservate all’attore “in conseguenza” della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto: tutte le altre sono inammissibili. Le parti non incontrano invece limiti alla udienza di trattazione nella precisazione e nella “modificazione” delle domande ed eccezioni già proposte o nella proposizione (con la seconda memoria, in caso di trattazione scritta: art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2) di “nuove” domande ed eccezioni “che siano conseguenza” delle eventuali domande ed eccezioni “nuove” (eventualmente proposte dall’attore) o “modificate” (dalle parti). Se il sistema consente anche al convenuto di introdurre nuove eccezioni in senso stretto (oltre il limite decadenziale imposto dall’art. 167 c.p.c., comma 2), laddove venga a ravvisarsi un nesso di conseguenzialità con le eventuali domande ed eccezioni nuove o modificate proposte dall’attore, non sembra invece possano sussistere ostacoli a ravvisare – ovviamente nel limite temporale previsto dal codice di rito per l’esaurimento della fase di trattazione – la facoltà per la parte convenuta di introdurre nel giudizio fatti a sostegno delle eccezioni in senso lato, atteso che in relazione a tale eccezione la modifica del fatto storico addotto a sostegno, in quanto pur sempre diretto a privare di efficace il fatto costitutivo allegato dall’attore, non determina un ampliamento dell’oggetto dell’accertamento devoluto al Giudice di merito in ordine alla verifica della esistenza dei fatti integranti la fattispecie normativa attributiva del diritto vantato dall’attore.

 

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 27.3.2019, n. 8471