Il convenuto non formula alcuna concreta allegazione né contesta in maniera puntuale le pretese di controparte: condanna per lite temeraria

Posto che l’art. 96 c.p.c. prevede una forma di responsabilità aggravata per chi ha agito o resistito in giudizio in malafede o colpa grave, trovando il diritto di difesa del cittadino il suo limite nella mala fede e nella colpa grave, qualora la parte (nella specie convenuta) non abbia formulato alcuna concreta allegazione in ordine alle proprie ragioni (nella specie le ragioni per le quali non avrebbe dovuto restituire le somme percepite in più rispetto a quanto convenuto in via transattiva), né abbia contestato in maniera puntuale le pretese avanzate da controparte, l’istanza per la condanna del per lite temeraria (alla quale nella specie il convenuto si era opposto affermando quanto segue: “nel nostro ordinamento vigono il principio di difesa, come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e il principio del contraddittorio, un’elementare esigenza di giustizia per cui chi è convenuto in giudizio deve avere la possibilità di partecipare al processo per far valere le proprie ragioni di fronte al Giudice, per prospettare le proprie opinioni, offrire le proprie tesi e i propri elementi”) deve trovare accoglimento.

Tribunale di Roma, sentenza del 11.6.2020