Il convenuto chiama in causa un terzo ai fini di garanzia impropria: spese di lite a carico dell’attore soccombente, anche se nella seconda fase del giudizio la domanda non viene riproposta?

Va confermato il principio secondo cui allorchè il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria – e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria – legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell’attore, pone a carico di quest’ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorchè nella seconda fase del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta; ciò in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall’altro, l’onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l’attore ed il terzo – bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 5.5.2017, n. 10904