Il contratto di appalto può essere concluso per fatti concludenti
Ai sensi dell’art. 1655 c.c., l’appalto è il contratto mediante il quale una parte assume, con l’organizzazione di mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio, l’obbligo di compimento di un’opera o di un servizio, dietro corrispettivo in danaro.
L’appalto è un contratto consensuale, di tipo oneroso e a forma libera; esso, quindi, non richiede quale requisito la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo, dunque, essere concluso anche per fatti concludenti.
È evidente che, con riferimento a tale ipotesi, la parte che voglia fare valere il proprio diritto, nel rispetto principio generale di cui all’art. 2697 c.c., de
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