Identità, connessione o pregiudizialità tra procedimenti pendenti dinanzi a giudici o sezioni diverse del medesimo ufficio giudiziario: il provvedimento di sospensione è legittimo?

 

Va confermato che l’esistenza di un rapporto d’identità, connessione o pregiudizialità tra due procedimenti, pendenti dinanzi a giudici diversi o sezioni diverse del medesimo ufficio giudiziario, non giustifica la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., dovendo in tal caso il giudice della causa pregiudicata rimettere il fascicolo al capo dell’ufficio, affinchè provveda ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c.; pertanto, allorchè il giudice di merito si trovi in una situazione in cui avrebbe dovuto riferire al capo dell’ufficio, il provvedimento di sospensione deve essere considerato illegittimo, a meno che, in relazione allo stato raggiunto dal processo ritenuto pregiudicante, debba escludersi la possibilità di adottare il “modus procedendi” imposto dalle norme citate [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.9.2015, n. 18286].