I termini a ritroso non beneficiano dei commi 4 e 5 dell’art. 155 c.p.c.

L’art. 378 c.p.c. prevede che il deposito della memoria possa avvenire cinque giorni prima dell’udienza; questo termine è “a ritroso” e, dunque, non beneficia dell’applicazione dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, secondo cui rispettivamente:
– se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo;
-la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato .
[Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 22.8.2013, n. 19413]

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