I documenti non possono surrogare l’allegazione dei fatti.

Quando le allegazioni poste a fondamento di una domanda giudiziale non consentono di includere alcuni fatti tra quelli costitutivi del diritto azionato in giudizio, la successiva produzione documentale, che pure attesti l’esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché ciò equivarrebbe ad ampliare indebitamente il “thema decidendum”. Infatti, i documenti – da indicare nell’atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell’art. 163 cod. proc. civ. – rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell’allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell’art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell’ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 21.3.2013, n. 7115].

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