I documenti non possano assurgere a funzione integrativa dalla domanda: gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell’atto

L’atto introduttivo richiede l’esatta individuazione del ‘petitum’ e della ‘causa petendi’ attraverso una corretta ed esaustiva esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda; poiché il documento serve a provare ciò che è stato affermato, esso non può assolvere alla duplice funzione di affermazione e prova; così, l’onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l’onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all’art. 214 c.p.c., o di proporre – ove occorra – querela di falso, con la conseguenza che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell’atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l’effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l’individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l’attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell’atto introduttivo.

Tribunale di Roma, sentenza del 9.12.2020, n. 8465