I documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo, anche se non prodotti nella fase di opposizione, sono ammissibili in appello

L’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52, con decorrenza dal 30 aprile 1995), deve essere interpretato nel senso che, i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo, anche qualora non siano stati nuovamente prodotti nella fase di opposizione, non possono essere considerati nuovi e pertanto, se allegati all’atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 10.7.2015, n. 14475].

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