Grave inadempimento nel contratto di locazione

La gravità dell’inadempimento posto a fondamento della domanda dev’essere, inoltre, valutata, in tema di locazioni, anche alla luce del comportamento successivo alla proposizione della domanda, non operando per i contratti di durata la regola generale posta dall’art. 1453 c.c., secondo la quale la proposizione della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento comporta la cristallizzazione delle posizioni dei contraenti fino alla pronunzia giudiziale definitiva, essendo vietato al conduttore di eseguire la sua prestazione e al locatore di pretenderla: nel caso della locazione, infatti, il locatore non è in condizione di sospendere a sua volta l’adempimento della propria obbligazione ed ha interesse all’adempimento da parte del conduttore inadempiente, il quale rimane nella detenzione della cosa locata senza che il locatore possa impedirlo ed è tenuto, ai sensi dell’alt. 1591 c.c., a versare al locatore il corrispettivo fino alla riconsegna, salvo il maggior danno.

 

Tribunale di Roma, sezione sesta, sentenza del 10.07.2018