Gratuito patrocinio, revoca, effetti

Se il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è revocato, allorchè non sussistano in origine o vengano successivamente meno le condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione, ovvero quando la proposizione della domanda, come pure la resistenza rispetto a quella avversaria, possano essere considerate frutto di abuso del diritto, avendo l’interessato agito o resistito con malafede o colpa grave (D.P.R. n. 115 cit., art. 136), lo Stato ha in ogni caso il diritto di recuperare in danno dell’interessato le somme eventualmente pagate: nel primo caso, ove la revoca consegua al mutamento delle condizioni reddituali, solo le somme pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione; in tutti gli altri casi, in cui la revoca ha efficacia retroattiva, anche le somme pagate prima della revoca del provvedimento di ammissione (D.P.R. n. 115 cit., art. 86). Nell’uno e nell’altro caso, peraltro, la revoca ha come effetto quello di ripristinare, con efficacia rispettivamente ex nunc ovvero ex tunc, l’obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa, restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pertanto, fino a quando non sia revocato, continua, pur in caso di composizione della lite, a produrre i suoi effetti; vale a dire l’obbligo dell’erario di procedere all’anticipazione degli onorari e delle spese dovuti al difensore, il quale, pertanto, ha il diritto alla relativa liquidazione: allo Stato, piuttosto, spetta il diritto al relativo recupero, ove ne sussistano le condizioni.

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 11.4.2019, n. 10187