Gratuito patrocinio, liquidazioni di compensi e onorari, opposizione, erario, parte necessaria: legittimato passivo non è l’agenzia entrate, ma il Ministero della giustizia

Va confermato il principio secondo cui il procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi ad ausiliari del giudice e custodi ed al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale. Pertanto, è parte necessaria dei procedimenti di opposizione a liquidazione regolati dall’art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento medesimo (ogni soggetto, cioè, esposto all’obbligo di sopportare l’onere economico del compenso), con la conseguenza che nei procedimenti di opposizione a liquidazioni di compensi e onorari inerenti a giudizi civili e penali, suscettibili di restare a carico dell’erario, anche quest’ultimo è parte necessaria, ancorchè estraneo al giudizio presupposto. Quanto al soggetto destinato ad assumere, per l’erario, il ruolo di legittimato passivo nei procedimenti in questione, è escluso che esso si identifichi nell’Agenzia delle entrate: il giudizio dovrà invece svolgersi nel contraddittorio col Ministero della giustizia.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 10.3.2016, n. 4719