Gratuito patrocinio e liquidazione dei compensi in caso di prestazione effettuata in favore di cittadino residente all’estero

In tema di patrocinio a spese dello Sato, è stato precisato che non solo l’esperimento del procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi, ai sensi del combinato disposto del cit. D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, ma il difensore deve dimostrare di avere inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell’onorario; è stato inoltre, affermato che costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari per il recupero del credito, non sono a carico del professionista, ma debbono rientrare nell’ambito di quelli che l’erario è tenuto a rimborsare a seguito del decreto di pagamento emesso dall’autorità giudiziaria. I richiamati principi di diritto non mutano nell’ipotesi in cui il difensore d’ufficio abbia effettuato la propria prestazione professionale in favore di cittadino residente all’estero e, a fortiori, in un paese dell’Unione Europea, dove, oltre alla circolazione di mezzi e servizi, è prevista la circolazione delle decisioni giudiziarie.

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 3.5.2019, n. 11720