Gratuito patrocinio, ammissione, pretesa non manifestamente infondata, Consiglio dell’Ordine, valutazione in concreto (fatto e diritto; prove)

Giusto il disposto di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 122, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in materia civile, può essere accordata solo a favore di chi vanti una pretesa non manifestamente infondata. La valutazione della non manifesta infondatezza va compiuta dal Consiglio dell’Ordine competente non in astratto, ma in concreto, dovendo il Consiglio valutare a tal fine le enunciazioni in fatto ed in diritto di cui l’istante intende avvalersi, e le prove specifiche di cui intende chiedere l’ammissione.

 

NDR: per approfondimenti in tema di valutazioni e previsioni sui giudizi non ancora instaurati o non conclusi (c.d. prevedibilità dell’esito giudiziale delle liti)  si vedano tutti i contributi in Rivista in tema di giustizia predittiva.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 28.6.2018, n. 17037