Gli assegni di mantenimento percepiti mensilmente da componenti del nucleo familiare rilevano ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato?

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perchè il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile. Dunque, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio assumono rilievo persino i redditi esclusi dalla base imponibile dell’IRPEF (in particolare, i redditi esenti), a dimostrazione del fatto che il legislatore assume l’elemento del reddito complessivo effettivamente percepito o posseduto nel periodo d’imposta come indice della condizione dell’interessato (nel caso di specie la parte, che non percepiva alcun reddito, da un lato riceveva dal coniuge separato un assegno di mantenimento di Euro 500,00 mensili, dall’atro, appartenevano al suo nucleo familiare due figlie per le quali il padre versa mensilmente un assegno di Euro 750,00 per ciascuna; la SC afferma che è corretta la decisione gravata, laddove i giudici di merito hanno tenuto conto anche dei redditi derivanti dagli assegni di mantenimento).

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 30.9.2019, n. 24378