Giuramento suppletorio, valutazione sull’ammissione: comportamento stragiudiziale delle parti e semplici presunzioni

La valutazione sull’ammissione del giuramento suppletorio, trattandosi di mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità delle parti ed ammissibile di ufficio, è rimessa al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice del merito, il quale – con una valutazione insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi logici o giuridici – stabilisce se ricorrono le condizioni previste dall’art. 2736 c.c., n. 2); se cioè la domanda o le eccezioni, pur non pienamente provate, non siano del tutto sfornite di prova, potendo al riguardo avvalersi anche di elementi di valutazione desumibili dal comportamento stragiudiziale delle parti e di semplici presunzioni, indipendentemente dalla loro gravità, precisione e concordanza.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 10.2.2016, n. 2676