Giudizio tributario, divieto di proporre nuove eccezioni in appello, perimetrazione applicativa

Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, previsto all’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili. In tema di contenzioso tributario, l’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 preclude in appello esclusivamente le nuove eccezioni “in sen ..........

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