Giudizio sull’usucapione di beni immobili, espropriazione, creditore iscritto: litisconsorzio e opposizione di terzo

Nel giudizio avente ad oggetto l’usucapione di beni immobili è litisconsorte necessario il creditore iscritto, con la conseguenza che la sentenza resa in pretermissione di tale creditore non spiega effetti nei suoi confronti e può essere apprezzata quale mero elemento di prova nella opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. promossa dall’usucapente avverso l’espropriazione dello stesso bene immobile.

Tribunale di Roma, sentenza del 3.1.2020, n. 52