Giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio congiunto e rilevanza del petitum

In tema di soluzione giudiziale della crisi familiare, le statuizioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali tra i coniugi incidono nell’area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie con il corollario del limite invalicabile della domanda, in quanto presuppongono l’iniziativa della parte interessata e l’indicazione, a pena di inammissibilità, del “petitum” richiesto al giudice, potendo configurarsi come diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata dalla finalità assistenziale.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 5.5.2021, n. 11795