Giudizio inappellabile perché emesso secondo equità anziché secondo diritto e valutazione equitativa della prestazione economica richiesta in giudizio

La valutazione equitativa della prestazione economica richiesta in giudizio non ha nulla a che vedere con il giudizio inappellabile perché emesso secondo equità anzichè secondo diritto. L’art. 113 c.p.c. concerne l’equità come criterio di giudizio e di soluzione della controversia, in contrapposizione alla decisione secondo diritto; la richiesta delle parti, di cui all’art. 114 c.p.c., che la causa sia decisa secondo equità – che peraltro deve essere formulata concordemente dalle parti in causa – ha il medesimo oggetto. La liquidazione della somma dovuta in via equitativa, ai sensi dell’art. 432 c.p.c. attiene, invece, alla quantificazione del credito azionato in giudizio che non può essere provato nel preciso ammontare, e costituisce decisione secondo diritto, in quanto sollecita l’applicazione di una norma di legge, dando così luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 24.2.2017, n. 4852