Giudizio di rinvio, nuova procura, non necessità; difetto di rappresentanza, sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c. procura mancante del tutto, applicabilità

Poiché il giudizio di rinvio costituisce la prosecuzione del giudizio di primo o di secondo grado conclusosi con la pronuncia della sentenza cassata, la parte che riassume la causa davanti al giudice di rinvio non è tenuta a conferire una nuova procura al difensore che lo ha già assistito nel pregresso giudizio di merito. L’art. 182, comma 2, c.p.c. nella formulazione introdotta dall’art. 46, comma 2, l. n. 69 del 2009, secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a promuovere la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto, restando irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa.

 

 

Corte di appello di Roma, sentenza del 29.10.2018