Giudizio di responsabilità civile, chiamata del terzo, mancanza di espressa dichiarazione per l’estensione della domanda risarcitoria al terzo, conseguenze

Se la chiamata in causa del terzo è fatta dal chiamante per escludere la propria ed affermare in via alternativa quella del chiamato, non è fondata su un rapporto di garanzia, autonomo rispetto a quello fatto valere dall’attore, ma è fondata sul medesimo rapporto fatto valere dall’attore. Dunque, nell’ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell’evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un’espressa dichiarazione in tal senso dell’attore, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell’evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell’oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 25.6.2019, n. 16919