Giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione, fatti attestati nel processo verbale di accertamento delle violazioni amministrative: quale efficacia probatoria?

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione del verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali (la Suprema Corte cassa la pronuncia del giudice d’appello che aveva ammesso la prova testimoniale sull’uso del cellulare da parte dell’automobilista mentre era alla guida della sua autovettura, nonostante detta circostanza fosse stata percepita ed attestata dal pubblico ufficiale nel verbale, che fa piena prova fino a querela di falso).

 

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 7.5.2018, n. 10870