Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione a precetto, litispendenza, esclusione; procedura esecutiva, giudicato, eccezione di usurarietà degli interessi, conseguenze; interpretazione sistematica e rilevanza dei principi giuridici

Non è configurabile un rapporto di litispendenza tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed il giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., contestandosi, con il primo, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre, con il secondo, il diritto dell’opposto a procedere ad esecuzione forzata, sicché non ricorre il presupposto dell’identità del “petitum” e della “causa petendi” richiesto come indefettibile dal codice di rito ai fini della litispendenza. Posto che – in considerazione della rilevanza penale della richiesta usuraria, che consente di ritenere prop ..........

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