Giudizio di omologa del concordato preventivo, ricorso straordinario per cassazione
Va pronunciato il seguente principio di diritto: in tema di giudizio di omologa del concordato preventivo in assenza di opposizioni, L.Fall., ex art. 180, comma 3, solo le parti che abbiano volontariamente partecipato alla fase di omologa innanzi al tribunale possono proporre ricorso straordinario per cassazione, salvo che con il medesimo ricorso straordinario i ricorrenti lamentino un vizio che abbia loro impedito di partecipare al detto giudizio, ovvero altro vizio, sempre di natura processuale, che affligge non la proposta concordataria ma il provvedimento reso dal tribunale.
Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 5.11.2021, n. 32248
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