Giudizio di impugnazione, sopravvenuta morte di una parte, necessità di ripristinare correttamente il contraddittorio

Quando il giudizio di impugnazione, segnatamente quello di appello, sia stato correttamente instaurato, ossia la sentenza sia stata impugnata nei confronti di tutte le parti, e per la sopravvenuta morte di una parte sorga la necessità di ripristinare correttamente il contraddittorio, chiamando a parteciparvi tutti i suoi eredi, le norme applicabili sono quelle contenute nell’art. 110 c.p.c.: infatti la morte di una parte, che sopravviene nel corso del giudizio, trova specifica e compiuta regolamentazione nelle disposizioni dell’art. 300 c.p.c. e ss. Difatti, in caso di morte di una parte nel corso del giudizio, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che, ove la impugnazione sia (validamente) intervenuta nei confronti di alcuni soltanto degli eredi della parte defunta, il giudice deve ordinare, anche di ufficio ed a pena di nullità, l’integrazione del contraddittorio  nei confronti degli eredi ovvero ritenerli legittimati ove si costituiscano spontaneamente [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 2.4.2015, n. 6780].

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