Giudizio di convalida, opposizione alla convalida, mutamento del rito, mancato esperimento ella mediazione, improcedibilità: stabilizzazione dell’ordinanza di rilascio

Concessa l’ordinanza provvisoria di rilascio e mutato il rito al fine della prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio, qualora mandate le parti in mediazione, questa non venga esperita, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio. A mente dell’art. 5, d.lgs. n. 28/2010, comma 4, lett. b), infatti, la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale in materia di locazione e detta disposizione non si applica “nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’art. 667 del codice di procedura civile”. Il che, al contrario, implica l’applicazione della suddetta disposizione anche al procedimento di convalida successivamente al mutamento del rito. L’improcedibilità del giudizio, tuttavia, non travolge l’ordinanza di rilascio. Ciò in quanto se il giudizio a cognizione piena (vuoi per estinzione – anche se non espressamente richiamata dagli artt. 665-667 c.p.c. – vuoi per declaratoria di improcedibilità) non sfocia in una pronuncia di merito che prenda il posto dell’ordinanza di rilascio, ne deriva la stabilizzazione dell’ordinanza di rilascio.

 

Tribunale di Monza, sezione seconda, sentenza del 1.12.2017