Giudizio contabile: ritualità della costituzione del convenuto in caso di due distinte comparse e vigenza dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova
In tema di giudizio contabile, va confermata la ritualità della costituzione di parte convenuta anche qualora, pur avendo versato agli atti due distinte comparse, la seconda delle quali oltre il perentorio termine dei venti giorni ex art. 90 c.g.c., non ha comunque formulato eccezioni in senso stretto e ha depositato un’ulteriore memoria tempestiva rispetto all’udienza.
Va ribadito il principio per cui le poste risarcitorie devono essere compiutamente allegate e provate, in linea con il dettato dell’art. 2697 c.c., non essendo consentita alcuna attività di supplenza del giudice contabile.
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emila Romagna, Sentenza 13.7.2022