Giudizio antidiscrimatorio ed oneri probatori: elementi fattuali statistici sono un’agevolazione probatoria

Nell’ambito del giudizio antidiscriminatorio, l’attore ha soltanto l’onere di fornire elementi di fatto, anche di carattere statistico, idonei a far presumere l’esistenza di una discriminazione; conseguentemente, qualora il dato statistico fornito dal ricorrente indichi una condizione di svantaggio, è onere del convenuto dimostrare che la condotta non è stata improntata a criteri discriminatori. Non è invece affatto previsto che i dati statistici debbano assurgere ad autonoma fonte di prova. Vi è infatti solo un’agevolazione probatoria in favore del soggetto che lamenta la discriminazione.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 7.3.2022, n. 7415