Giudizi tra stesse parti e su medesimo rapporto giuridico, obbligazioni periodiche ed efficacia di giudicato

Va confermato il principio per cui qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito on sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, pur ove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo e ciò riguarda anche i rapporti di durata.

Va altresì confermato che, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che ne costituiscono il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo; pertanto, quest’ultimo produce effetti anche nel tempo successivo alla propria emanazione, con l’unico limite di fatti nuovi che modifichino il contenuto materiale del rapporto o il relativo regolamento pattizio.

 

 

Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 13.1.2020, n. 400