Giudizi promossi per prestazioni previdenziali o assistenziali, lavoratore soccombente, esonero dalle spese giudiziali, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.

Il significato normativo da attribuire alla circostanza che il legislatore, nel delineare l’onere autocertificativo a carico dell’interessato, si sia limitato a richiamare il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 790, commi 2 e 3 e non anche il primo, è da intendersi nel senso della non necessità che nella dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sia specificata anche la concreta entità del reddito. E’ infatti, l’art. 79 D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1 che disciplina il contenuto dell’istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio, ad esigere, espressamente, che la dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante la sussistenza delle prescritte condizioni di reddito, contenga “la specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’art. 76”. Il mancato richiamo anche del comma primo da parte del legislatore, in sede di modifica dell’art. 152 disp. att. c.p.c., induce, pertanto, ad escludere la necessità della precisa indicazione del reddito da parte dell’interessato, in un’ottica di semplificazione delle condizioni per l’accesso alla tutela giurisdizionale, del tutto coerente con il permanere della originaria ratio ispiratrice della disciplina in tema di esonero dalle spese, e della esigenza di piena tutela di diritti costituzionalmente garantiti quali quelli relativi alle prestazioni assistenziali e previdenziali.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 1.12.2016, n. 24587