Giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali: necessaria la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali per l’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari

Ai fini dell’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326, è inefficace se non è sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che l’interessato si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito. Si deve ritenere efficace la dichiarazione sostitutiva che sia sottoscritta dalla parte e che, pur redatta su foglio separato, sia materialmente congiunta al ricorso, così da formarne parte integrante, e sia richiamata nelle conclusioni del ricorso medesimo. Non è prescritta, per l’efficacia della dichiarazione in esame, l’autentica del difensore.

Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 18.10.2022, n. 30594