Giudizi di opposizione all’esecuzione, individuazione del regime di impugnabilità, legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione

Le sentenze conclusive in primo grado dei giudizi di opposizione all’esecuzione pubblicate tra il 1 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 non sono impugnabili in ragione di quanto disposto dall’art. 616 cod. proc. civ., ult. inc., nel testo introdotto dalla L. n. 52 del 2006, art. 14 (abrogato con la L. n. 69 del 2009, art. 49, comma 2), in quanto ai fini dell’individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all’esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l’appello, in forza dell’ultimo periodo dell’art. 616 cod. proc. civ., introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell’esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7 [Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 23.6.2015, n. 12883].

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