Giudice di prime cure che dichiara il proprio difetto di giurisdizione: che valore hanno le successive motivazioni di merito?

Il giudice di prime cure che dichiara il proprio difetto di giurisdizione si priva automaticamente della potestas iudicandi in relazione ad ogni questione di merito. Pertanto, le motivazioni svolte da tale giudice sul merito dopo aver dichiarato il proprio difetto di giurisdizione risultano meramente ad abundantiam, senza che possa formarsi alcun giudicato in tal senso.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.12.2015, n. 25320