Giudice di pace, udienza non tenuta nel giorno indicato in citazione: entro quando iscrivere a ruolo e costituirsi in giudizio?

Va dato seguito all’orientamento secondo cui il combinato disposto degli art. 319 c.p.c. e 57 disp. att. c.p.c. va interpretato nel senso che, qualora dinanzi al giudice di pace non sia stata tenuta udienza nel giorno indicato in citazione o nel processo verbale, l’iscrizione a ruolo può essere effettuata anche successivamente alla data indicata in citazione, mentre la costituzione in giudizio dell’attore può essere effettuata fino al giorno dell’udienza effettivamente tenuta dal giudice designato, non esistendo norme che escludano detta costituzione direttamente in udienza, e non potendosi, peraltro, desumere tale forma di sbarramento dai principi generali posti a presidio del procedimento dinanzi al giudice di pace, con conseguente inapplicabilità, in tal caso, del principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell’opponente va equiparata alla sua mancata costituzione. Il rinvio d’ufficio di una udienza del giudice di pace, non comunicato mediante una delle forme previste dagli art. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., non comporta la nullità della sentenza e di tutte le attività ivi svolte nonché delle attività successive, qualora esso sia stato effettuato alla successiva udienza utile già prevista nel calendario del giudice, in quanto in questo caso l’onere di informazione è a carico delle parti, in applicazione dell’art. 57 disp. att. c.p.c., applicabile anche all’udienza di trattazione dinanzi al giudice di pace, che è tendenzialmente coincidente, quanto a struttura, con l’udienza di prima comparizione dinanzi al giudice unico [Tribunale di Lecce, sezione seconda, sentenza del 16.4.2015, n. 1943].

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