Giudice di pace, no al deposito telematico degli atti

Posto che ai sensi del D.L. n. 172 del 2012, art. 16 bis, comma 6, il deposito telematico degli atti è consentito o è obbligatorio a partire dall’adozione della normativa tecnica necessaria, deve osservarsi che il deposito degli atti dinanzi gli uffici del Giudici di pace non può avvenire mediante posta elettronica certificata o mediante invio di raccomandata on line ai server delle poste italiane, non essendo per tali uffici intervenuta, come richiesto dalla richiamata disposizione, la normativa ministeriale previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione. Deve quindi concludersi che nel giudizio dinanzi al giudice di pace non è ancora efficace la disciplina del processo telematico, sicché è necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù del potere appositamente conferito al difensore dalla L. n. 53 del 1994, art. 6 e art. 9, commi 1 bis e 1 ter.

NDR: in argomento si veda Cass. s.u. n. 10266 del 2018.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 29.9.2020, n. 20575