Giudice di pace, giudizio di equità necessaria, appellabilità per violazione dei principi regolatori della materia, materia in concreto esaminata ed istituti giuridici applicati

In tema di giudizio di equità necessaria, l’appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, per violazione dei principi regolatori della materia è circoscritta a quelli che attengono alla materia in concreto esaminata ed agli istituti giuridici applicati dallo stesso giudice di pace, sulla scorta di quanto accertato in fatto (di conseguenza, nel caso in esame, non essendo stata applicato dal Giudice di pace l’istituto della prescrizione presuntiva, ma quello ontologicamente distinto della prescrizione ordinaria, l’ipotizzata violazione dei principi sulla prescrizione presuntiva non rientrava nel novero della concreta appellabilità).

 

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 7.5.2019, n. 12017